Statuto
TITOLO I
Disposizioni generali
Articolo 1
E' costituita un'Associazione denominata
"A.M.I. - Associazione Montatori Italiani".
L'Associazione ha sede in Como, via Achille Grandi N 14.
Può istituire sedi secondarie, in tutto il territorio Italiano, dell'Unione Europea e di qualunque
altro Stato.
Articolo 2
Possono far parte dell’associazione le seguenti categorie:
montatori, assistenti al montaggio e apprendisti che operano su: fiction, documentari,
magazine, istituzionali, film d'animazione, spot pubblicitari destinati al cinema, alla
televisione, ad Internet e ad ogni altra forma di utilizzo del montaggio.
Si precisa che il montatore è l’autore del montaggio di un’opera audio-visiva. Sviluppa la
totalità di un racconto per immagini nel tempo, indipendentemente dal mezzo della sua
diffusione.
E’ responsabile della resa tecnica del prodotto finale relativamente ai mezzi tecnici che gli
vengono forniti.
Possono altresì far parte dell'associazione, previa ammissione deliberata dal Consiglio, le
persone fisiche maggiori di età e le persone giuridiche che diano prova, in sede di ammissione,
di appartenere al mondo del montaggio e della post produzione.
Articolo 3
L'Associazione non ha finalità di lucro, è indipendente da ogni convinzione politica, ideologica
e religiosa;
1. promuove la figura professionale del montatore che opera su fiction, documentari,
magazine, istituzionali, film d'animazione, spot pubblicitari e ogni altra forma di
audio-visivo, destinati al cinema, alla televisione, ad Internet e ad ogni altra forma di
utilizzo del montaggio, al fine di difendere gli interessi morali, artistici della sua
professione, nonché il miglioramento delle condizioni di lavoro, economiche e
contrattuali.
2. Promuove inoltre il giusto ruolo del montatore nella creazione delle opere e dei
programmi audiovisivi;
3. Promuove occasioni di incontro, dibattito e partecipazione nonché l’aggregazione, il
confronto e lo scambio di conoscenze tra tutti i montatori operanti nel settore
audiovisivo, qualunque sia la destinazione della attività;
4. assume il ruolo di interlocutore autorevole nel mercato della post-produzione
audiovisiva, garantendo qualità, professionalità e competenza.
In via strumentale ed accessoria alle finalità appena esposte, e nel rispetto delle norme di
legge e di statuto, l'associazione svolge altresì le seguenti attività:
a) Promuove e compie studi, ricerche, analisi nei vari aspetti della attività del montatore e
delle condizioni di lavoro proprie di tale attività, al fine di proporre miglioramenti operativi,
tecnici organizzativi, conoscitivi nonché economici ed etici nello svolgimento dell'attività
professionale;
b) organizza e gestisce corsi di formazione e riqualificazione, formazione permanente e di
addestramento, convegni, congressi, simposi, seminari eventi, incontri e dibattiti nell’ambito
della attività del montaggio audiovisivo;
c) organizza gestisce e promuove partecipazioni a festival/mostre del cinema e della televisione
e dei nuovi media e della comunicazione di massa in generale,
d) cura edizioni e redazioni di pubblicazioni (sia off-line che on-line) a carattere divulgativo su
temi d’interesse specifico, con l'esclusione della pubblicazione di quotidiani;
e) crea uno spazio on-line di dibattito, discussione divulgazione e consulenza per gli operatori
del settore e per chi si avvicina al mondo del montaggio;
f) svolge attività di consulenza e divulgazione sugli aspetti tecnici, normativi, giuridici,
economici, nonché promuove e stipula convenzioni e agevolazioni con fornitori tecnici e
professionisti ed esperti per tutti gli aspetti tecnici, giuridici, normativi e comunque inerenti
ed attinenti l’attività di montatore audiovisivo.
Per la realizzazione dei suoi obiettivi, l'associazione utilizzerà tutti i mezzi che saranno
opportuni attraverso riunioni, conferenze, pubblicazioni, inchieste, studi, incontri, discussioni
con altre categorie professionali, associazioni, sindacati ed ogni altro organismo ed autorità,
sia amministrativa, pubblica o privata; proiezioni pubbliche e private.
Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione potrà altresì organizzare
occasionalmente, nei limiti consentiti dalla legge, raccolte pubbliche di fondi, in concomitanza
di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
Articolo 4
L'Associazione potrà dare la collaborazione ad altri Enti per lo sviluppo di iniziative che si
inquadrino nei suoi fini.
Articolo 5 - Soci
I soci sono distinti in tre categorie:
a) Soci Fondatori e Promotori: sono Fondatori coloro che hanno costituito l'Associazione, essi
pagano le quote sociali previste per la loro categoria, hanno diritto al voto nell'assemblea e
sono eleggibili alle cariche sociali. Sono Promotori, con tutti gli stessi diritti dei Fondatori,
coloro che entreranno a far parte dell'associazione entro il 7 maggio 2008 versando la relativa
quota.
b) Soci Ordinari: sono coloro che richiedono al Consiglio Direttivo l'iscrizione
all'Associazione con richiesta scritta, motivata e contenente le generalità anagrafiche, nonché
una domiciliazione anche ai fini della convocazione della Assemblea di cui al successivo art. 7
e che sono ammessi dal Consiglio Direttivo; versano annualmente la quota associativa
determinata dal Consiglio Direttivo medesimo per la loro categoria.
Hanno diritto al voto nella Assemblea e sono eleggibili alle cariche sociali.
Hanno l’obbligo di comunicare annualmente all'associazione gli aggiornamenti del proprio
curriculum vitae.
c) Soci Onorari: sono coloro che sono ammessi e nominati tali dal Consiglio Direttivo
dell'Associazione. Sono personalità eminenti la cui presenza possa contribuire alla
valorizzazione dell’Associazione e al raggiungimento dei fini sociali.
Pagano le quote sociali previste per la loro categoria dal Consiglio Direttivo, hanno diritto al
voto nella Assemblea e sono eleggibili alle cariche sociali.
Il socio che intenda recedere dall'Associazione deve darne comunicazione con lettera
raccomandata tre mesi prima dello scadere del periodo di tempo per il quale è associato. E'
fatto salvo il disposto di cui all'articolo 24, secondo comma, Codice Civile.
Il numero dei soci è illimitato.
Articolo 6 - Doveri e diritti dei soci
Il Socio di qualsiasi categoria è tenuto alla rigorosa e scrupolosa osservanza allo Statuto ed al
Regolamento. Qualora non si adegui alle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo o si
renda comunque indesiderabile per il suo comportamento potrà essere escluso da parte del
Consiglio Direttivo a norma del successivo articolo 8).
La qualifica di Socio si perde:
a) per recesso;
b) per morosità nel pagamento della quota annuale e/o di ogni altra somma comunque dovuta
all'Associazione;
c) per esclusione, deliberata dal Consiglio direttivo.
Articolo 7 - Organi sociali
Gli Organi Sociali dell'Associazione sono costituiti da:
a) l'Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Vice Presidente;
e) il Segretario Generale, se nominato;
f) il Tesoriere, se nominato;
g) il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato.
Articolo 8 - Assemblea dei Soci
L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberante dell'Associazione.
Essa è costituita da tutti i soci (di qualunque categoria) in regola con il pagamento delle quote
associative e di ogni altra somma, comunque dovuta all'Associazione.
L’Assemblea può tenersi anche in luogo diverso dalla Sede dell’Associazione, purché in Italia.
L'Assemblea dei Soci può essere ordinaria o straordinaria.
L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente o in casi di assenza o di impedimento dal
Vice Presidente entro il primo quadrimestre di ciascun anno sociale.
L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente ogni qualvolta esso lo ritenga
necessario.
L’Assemblea, ordinaria o straordinaria, potrà inoltre essere convocata su richiesta scritta di
almeno la metà dei membri del Consiglio Direttivo o di un terzo del totale dei Soci; nella
richiesta di convocazione, i richiedenti dovranno esprimere per iscritto le materie da trattare
e le eventuali proposte che essi intendono presentare.
La convocazione dell'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, avverrà con pubblicazione
affissa nella sede dell'Associazione e con comunicazione da inoltrarsi ai soci, e da inviarsi
almeno 15 giorni prima dell’adunanza, anche per fax o e-mail, secondo i recapiti risultanti dal
Libro dei Soci. Eventuali variazioni di domicilio o recapito rispetto a quelli indicati nella
domanda di ammissione dovranno essere comunicati al Consiglio Direttivo tempestivamente.
E’ di competenza dell'Assemblea Ordinaria:
- l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo presentato dal Consiglio
Direttivo;
- l'elezione del Consiglio Direttivo e degli altri eventuali organi previsti dallo Statuto;
- definire le linee generali programmatiche di politica e di condotta dell'Associazione;
- approvare e modificare specifici Regolamenti di attuazione dello Statuto, nonché stabilire
codici di comportamento degli associati;
- determinare gli eventuali compensi o gettoni di presenza del Presidente e degli altri eletti agli
organi sociali;
- ogni altro argomento non riconducibile alla competenza dell'Assemblea Straordinaria o di
altri organi.
E’ di competenza dell'Assemblea Straordinaria:
- le modificazioni dello Statuto;
- lo scioglimento dell'Associazione.
Le Assemblee sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice
Presidente.
L’Assemblea nomina un Segretario che procede alla verbalizzazione delle discussioni e
deliberazioni.
L'Assemblea Ordinaria è idonea a deliberare quando sia stata regolarmente convocata e, in
prima convocazione, siano presenti o rappresentati almeno la metà dei soci iscritti a Libro
Soci che siano in regola in regola con il pagamento delle quote sociali e di ogni altra somma
comunque dovuta all'Associazione.
L'Assemblea in seconda convocazione e’ idonea a deliberare qualunque sia il numero dei Soci
intervenuti o rappresentati purchè iscritti a Libro Soci ed in regola con il pagamento delle
quote sociali e di ogni altra somma comunque dovuta all'Associazione.
L'Assemblea Ordinaria delibera con il voto favorevole dalla maggioranza semplice del totale
dei Soci presenti o rappresentati.
L'Assemblea Straordinaria in prima convocazione è valida soltanto se risultano presenti o
rappresentati almeno i tre quinti dei soci iscritti a Libro Soci ed in regola con il pagamento
delle quote sociali e di ogni altra somma comunque dovuta all'Associazione.
In seconda convocazione, essa può validamente deliberare purché siano presenti o
rappresentati almeno un terzo del totale dei Soci iscritti a Libro Soci ed in regola con il
pagamento delle quote sociali e di ogni altra somma comunque dovuta all'Associazione.
E' comunque necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati per deliberare
lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio.
Ogni Socio ha diritto ad un voto potrà farsi rappresentare per delega scritta da un altro Socio.
Nessun Socio potrà ricevere più di tre deleghe.
L'Assemblea vota, a scelta del suo Presidente, per alzata di mano, a meno che almeno la metà
dei voti presenti o rappresentati richiedano la votazione per scrutinio segreto.
L'Assemblea vota comunque a scrutinio segreto per l'elezione delle cariche sociali.
Il verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario, nominato dall’assemblea,
viene conservato agli atti dell'Associazione e ogni socio di qualunque categoria può prenderne
visione.
Le deliberazioni adottate dalle Assemblee obbligano ed impegnano i Soci della Associazione,
anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.
Articolo 9 - Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo ha il compito di realizzare gli scopi sociali. In particolare, e senza che la
seguente elencazione debba intendersi limitativa, ha le seguenti attribuzioni, facoltà e
funzioni:
a) provvede alle funzioni di controllo sull’attuazione delle deliberazioni e degli indirizzi
programmatici dell’Associazione espressi dall’Assemblea e si adopera per il raggiungimento
dei fini dell'Associazione, anche deliberando su questioni di interesse generale non rientranti
nella competenza esclusiva dell’Assemblea generale;
b) redige ed eventualmente modifica la bozza del Regolamento, da sottoporre all'Assemblea
nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto ed emana qualsiasi normativa o
disposizione ritenuta opportuna per il buon funzionamento dell'Associazione;
c) nomina e scioglie Commissioni di studio, Gruppi di lavoro e Comitati Tecnici, di cui
possono far parte anche non soci, finalizzati all’esame e alla risoluzione di determinati
problemi e all’attuazione di compiti specifici;
d) approva eventuali accordi o contratti collettivi stipulati con Enti, Istituzioni, Associazioni
od Organizzazioni in genere;
e) prende tutte le deliberazioni occorrenti per l'amministrazione e conduzione
dell'Associazione, inclusi l'assunzione ed il licenziamento del personale di qualsiasi categoria e
l’attribuzione di qualsiasi incarico professionale;
f) espleta ogni altro incarico conferitogli dallo Statuto, dal regolamento interno e dalle
deliberazioni assembleari;
g) redige il bilancio di esercizio e presenta all'assemblea lo stesso per l'approvazione entro
quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio stesso;
h) presenta all'assemblea, entro il 30 settembre di ogni anno il bilancio preventivo relativo
all'esercizio successivo;
i) stabilisce l'importo delle quote associative per le diverse categorie di soci e ne fissa le
modalità di pagamento;
l) determina i corrispettivi per le diverse prestazioni specifiche eventualmente offerte
dall'Associazione e ne fissa le modalità di pagamento;
m) decide in maniera inappellabile in merito all'accoglimento delle domande di ammissione
all'Associazione da parte degli aspiranti.
n) delibera inoltre in merito al recesso dei soci ed alla loro esclusione in caso di: inosservanza
allo Statuto, al regolamento ed alle altre norme di comportamento; al mancato pagamento
delle quote associative dovute entro il termine stabilito e di ogni altra somma comunque
dovuta all'Associazione.
Potrà inoltre procedere alla esclusione del socio che persegua fini differenti e in contrasto con
lo scopo previsto dal presente Statuto, o che cessi di appartenere alle categorie previste al
precedente art 2.
Il Consiglio Direttivo è eletto ogni due anni dall'Assemblea Ordinaria ed è composto, previa
determinazione da parte dell'Assemblea Ordinaria del numero dei suoi membri, da un
minimo di tre ad un massimo di nove elementi scelti tra i soci dell’associazione.
I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.
Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, può inoltre procedere
alla nomina del Segretario Generale e del Tesoriere e può attribuire ad altri Consiglieri
incarichi specifici. Si precisa che il Tesoriere potrà essere nominato anche fra soggetti estranei
all'associazione.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso da far pervenire a ciascun
Consigliere, anche in modo informale, con almeno tre giorni di anticipo sulla data della
riunione.
Esso deve essere riunito ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.
Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio su richiesta scritta della maggioranza dei
Consiglieri.
Qualsiasi convocazione del Consiglio dovrà comunque contenere l'elencazione delle materie
da trattare.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal
Consigliere con maggiore anzianità.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e, in caso di parità, è prevalente il voto del
Presidente dell'Associazione.
I Consiglieri sono tenuti a mantenere segrete le discussioni e le opinioni espresse all'interno
del Consiglio.
Nel caso di dimissioni della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo cessa dalla
carica ed il Presidente rimane in carica temporaneamente per l’ordinaria amministrazione e
per la convocazione in seduta ordinaria dell’assemblea entro e non oltre sessanta giorni, al
fine della nomina del nuovo Consiglio.
Articolo 10 - Cariche sociali
Le prestazioni di tutti i Consiglieri eletti sono fornite di norma a titolo gratuito, ma potranno
essere rimborsate le spese vive sostenute dai membri del Consiglio nell'espletamento di
specifici incarichi loro conferiti dal Consiglio stesso.
Potranno inoltre essere deliberati dall’Assemblea dei Soci gettoni di presenza o compensi
annuali a favore di tutti o alcuni dei componenti.
Articolo 11 - Il Presidente
Il Presidente dell'Associazione eletto in seno al Consiglio Direttivo rappresenta anche agli
effetti di legge l'Associazione stessa, convoca il Consiglio Direttivo, ne presiede le adunanze e
ne firma le deliberazioni, firma il preventivo ed il rendiconto annuale da presentare ai soci e le
eventuali relazioni sulla gestione.
Egli dirige e coordina l’attività dell’Associazione in conformità e in esecuzione delle
deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo adottando i provvedimenti gestori
necessari per il conseguimento dei fini sociali e compiendo tutti gli atti che si rendessero
necessari nell’interesse dell’Associazione e che non siano demandati per Statuto ad altri
organi sociali.
In caso di sua assenza, temporaneo impedimento o dimissioni, le sue funzioni sono esercitate
dal Vice Presidente eletto in seno al Consiglio Direttivo, o, in difetto, dal Consigliere più
anziano.
Articolo 12 - Il Vice Presidente
Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce
nei casi e nei modi previsti dallo Statuto.
Articolo 13 - Il Tesoriere
Al tesoriere, se nominato, compete la gestione della cassa e di eventuali conti correnti e/o
libretti bancari e/o postali, con obbligo di rendiconto e provvede ai pagamenti con le modalità
operative e nei limiti stabiliti dal presidente con apposita delega scritta.
Il Tesoriere può essere nominato anche fra soggetti esterni all'associazione.
Articolo 14 - Il Segretario Generale
Il Segretario Generale, se nominato, collabora con il Presidente e cura l'esecuzione delle
decisioni del Consiglio Direttivo; redige i verbali delle adunanze del Consiglio direttivo ed ha
la responsabilità di fare osservare la disciplina interna dell'Associazione, anche nei riguardi
del personale dipendente.
Articolo 15. COLLEGIO DEI REVISORI.
Qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno, essa potrà nominare un Collegio dei revisori.
Il Collegio sarà costituito da tre membri, eletti anche tra i non soci. Essi durano in carica tre
anni e sono rieleggibili.
I revisori dovranno: accertare la regolare tenuta della contabilità sociale almeno
trimestralmente e redigere una relazione di accompagnamento ai bilanci annuali in merito a
tale aspetto.
Essi, potranno accertare la consistenza di cassa e degli eventuali fondi sui conti e libretti
bancari o postali e sulla esistenza di valori e di titoli di proprietà sociale.
Potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di
controllo.
Articolo 16 – Entrate e Patrimonio
Le entrate dell'Associazione sono costituite:
a) dalle quote sociali;
b) dalle eventuali elargizioni fatte dai soci e da terzi;
c) dai ricavi derivanti dall'organizzazione di eventi, convegni studi e ricerche;
d) da donazioni, elargizioni, lasciti e contributi e liberalità dello Stato, dei Ministeri, delle
Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni finalizzati al sostegno di specifici e documentati
programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
e) da donazioni, elargizioni, lasciti e contributi di persone, società, enti pubblici e privati
nazionali ed internazionali e da altre associazioni aventi la stessa finalità;
f) da contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
g) da ogni altra forma di finanziamento in conformità alle vigenti leggi e regolamenti.
h) dai corrispettivi per le diverse prestazioni specifiche offerte dall'Associazione agli associati;
i) da tutte le altre entrate che possono concorrere a vantaggio della società.
Il Patrimonio è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili e valori che a qualsiasi titolo vengano in legittimo possesso
dell’associazione;
b) dagli avanzi delle gestioni precedenti accantonate quali riserve.
E’ in ogni caso vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione
comunque denominati nonché di fondi, riserve o capitale.
Articolo 17 - Esercizio finanziario
L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Articolo 18 - Norme disciplinari
E' passibile di sanzione disciplinare il Socio che si sia reso responsabile direttamente o per
tramite terzi di inosservanza dello Statuto e del Regolamento dell'Associazione o di
comportamento non conforme alla dignità ed ai doveri di Socio.
Le sanzioni disciplinari sono:
1) il richiamo scritto;
2) la sospensione temporanea;
3) la radiazione.
Sulle sanzioni disciplinari delibera il Consiglio Direttivo con le modalità di cui al successivo
art. 19.
Articolo 19 - Procedimento disciplinare
Nessuno può essere sottoposto a sanzione disciplinare senza una previa e specifica
contestazione scritta degli addebiti, da parte del Presidente o del Consiglio Direttivo che
procedono di propria iniziativa o su proposta di qualunque socio.
L'atto con il quale si comunicano gli addebiti deve contenere l'invito all'incolpato a far
pervenire al Consiglio Direttivo entro quindici giorni sue deduzioni scritte o la richiesta di
essere ascoltato di persona. Ogni decisione in merito del Consiglio direttivo deve essere
comunicata per iscritto all'incolpato e al socio che avesse eventualmente proposto azione
disciplinare.
Articolo 20 - Clausola compromissoria
Salvi i casi di competenza inderogabili dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, tutte le eventuali
controversie sociali tra i soci, e tra questi e l'Associazione o suoi organi, saranno sottoposte
alla competenza di un collegio di tre arbitri, amichevoli compositori, da nominarsi dal
Presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Milano. Essi giudicheranno ex bono et aequo
senza formalità di procedura entro sessanta giorni dalla costituzione del collegio. Il loro lodo
sarà inappellabile.
Articolo 21 - Scioglimento
Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, l'Associazione si scioglie per valida deliberazione
dell'Assemblea Straordinaria, con il voto previsto per tale adunanza.
L’assemblea straordinaria designerà entro un mese, e con le maggioranze richieste dalla
legge, uno o più liquidatori incaricati dello scioglimento.
In caso di scioglimento, tutte le attività sociali che eventualmente rimanessero dopo
l'estinzione dei debiti e il recupero delle quote da parte dei soci dovranno essere versate ad
altra Associazione avente finalità analoghe all'Associazione ovvero devolute ad Associazioni o
enti aventi finalità di utilità generale.
Articolo 22 - Norme di rinvio
Per tutto quanto non è contemplato nel presente Statuto valgono le norme di legge e le norme
contenute nel Regolamento.

